Formazione diisocianati: obblighi di legge e sanzioni

La normativa sui diisocianati introduce un duplice regime di responsabilità (REACH e D.Lgs. 81/08) con obblighi precisi sia per i fornitori che per gli utilizzatori, e sanzioni molto severe in caso di inadempienza.

La formazione è la chiave per garantire la sicurezza e la conformità, e deve essere mirata e specifica per il tipo di esposizione e le mansioni svolte.

Diisocianati: la formazione del coordinatore per la sicurezza

Il coordinatore per la sicurezza nei cantieri (CSE e CSP) ha un obbligo di formazione e aggiornamento, come stabilito dall’articolo 98 e dall’Allegato XIV del D.Lgs. 81/08.

Il coordinatore deve ottenere l’abilitazione con un corso iniziale di 120 ore e frequentare un corso di aggiornamento di 40 ore ogni 5 anni.

Mancato aggiornamento

La validità dell’attestato e dell’abilitazione del coordinatore della sicurezza è di 5 anni, calcolati dalla conclusione dell’ultimo aggiornamento.

In caso di mancato aggiornamento entro i termini, il coordinatore incorre nella sanzione della sospensione dell’abilitazione. Ciò significa che il professionista con attestato scaduto non può svolgere il ruolo di coordinatore né in fase di progettazione (CSP) né in fase di esecuzione (CSE), perdendo la capacità di mantenere incarichi già attivi o di riceverne di nuovi.

È importante notare che, pur perdendo la possibilità di esercitare il ruolo, il professionista non perde definitivamente l’abilitazione.

Come rimediare alla sospensione

Per rimediare alla sospensione, è sufficiente saldare il debito formativo per il quinquennio in oggetto frequentando il corso di aggiornamento di 40 ore.

Non è necessario seguire nuovamente il corso di formazione iniziale di 120 ore.

Questa interpretazione è supportata dalla Commissione degli Interpelli (Interpello CNAPPC n°17 del 2013), che ha esteso ai coordinatori le disposizioni previste per RSPP e ASPP, i quali, in caso di mancato aggiornamento, perdono la loro operatività finché non completano la formazione relativa al quinquennio appena concluso.

Come aggiornarsi

L’aggiornamento di 40 ore può essere svolto in diversi modi:

    • Partecipazione a convegni e seminari: in questo modo è possibile accumulare il monte ore nel corso degli anni. Tuttavia, è fondamentale prestare attenzione al calcolo delle ore, poiché il mancato raggiungimento del monte ore indicato è considerato “mancato aggiornamento”.
    • Frequenza di corsi di formazione: specificamente progettati secondo le indicazioni dell’Allegato XIV del D.Lgs. 81/08.
      Questi corsi possono anche permettere ai professionisti tecnici iscritti ai rispettivi albi di ottenere i crediti formativi professionali (CFP).

Obblighi generali e sanzioni per le aziende

Il D.Lgs. 81/08 impone una serie di adempimenti obbligatori per tutte le aziende, anche con un solo lavoratore. La mancata osservanza di queste disposizioni comporta sanzioni civili e penali molto pesanti.

Adempimenti obbligatori per le aziende

    • Redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): la sua assenza, ad esempio, per i contratti a chiamata, può portare alla trasformazione di tali contratti a tempo pieno con recupero dei contributi. In caso di malattia professionale, ciò comporta ovvi risvolti.
    • Nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
    • Nominare l’addetto alla prevenzione incendi e l’addetto al pronto soccorso.
    • Nominare il medico competente (ove prevista la sorveglianza sanitaria).
    • Dotare i lavoratori dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (ove richiesto).
    • Designare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e comunicare il nominativo all’INAIL.
    • Formare e informare i lavoratori sui rischi specifici della loro attività.

Inosservanza e riflessi contrattuali

L’inosservanza delle disposizioni sulla sicurezza ha diretti riflessi sulla stipula di diverse tipologie contrattuali:

  • Contratti a tempo determinato: non possono essere stipulati senza una valutazione dei rischi e la redazione del DVR prima dell’inizio, pena la trasformazione a tempo indeterminato.
  • Contratti di somministrazione e a chiamata: non possono essere stipulati in assenza di DVR e comunicazione scritta e documentata al RLS, pena la trasformazione a tempo pieno e indeterminato.
  • Contratti di appalto e subappalto: prevedono l’obbligo di indicare i costi relativi alla sicurezza, pena la nullità.
  • Sgravi contributivi: non possono essere fruiti in assenza del rispetto delle norme fondamentali a tutela del lavoro.

L’obbligo di applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro si estende anche a prestazioni di lavoro accessorio (voucher), collaborazioni coordinate e continuative, e stages.

Sanzioni

Il D.Lgs. 81/08 prevede sanzioni specifiche per diverse violazioni, spesso con pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda:

    • Valutazione dei rischi
      • Omessa valutazione e omessa predisposizione DVR: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da €3.071,27 a €7.862,37.
      • Adozione DVR incompleto (senza misure di prevenzione/protezione, programma migliorativo, ruoli, consultazione RLS): ammenda da €2.457,01 a €4.511,96.
      • Adozione DVR senza relazione su tutti i rischi o individuazione mansioni a rischio specifico: ammenda da €1.228,50 a €2.457,01.
    • Servizio di Prevenzione e Protezione
      • Omessa nomina del RSPP: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €1.691,98 a €7.371,03.
    • Prevenzione incendi
      • Mancata designazione preventiva dei lavoratori incaricati: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €920,90 a €4.914,02.
    • Mansioni
      • Non aver affidato compiti tenendo conto delle capacità e condizioni di salute/sicurezza dei lavoratori: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €1.474,20 a €6.388,23.
    • DPI
      • Mancata fornitura di DPI necessari e idonei: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €1.842,75 a €7.371,03.
    • Visita medica:
      • Mancato invio dei lavoratori a visita entro le scadenze: ammenda da €2.475,00 a €4.914,02.
      • Mancata comunicazione tempestiva al medico competente della cessazione del rapporto: sanzione amministrativa pecuniaria da €614,25 a €2.211,31.
      • Mancato controllo che i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria siano adibiti a mansioni previo giudizio di idoneità: sanzione amministrativa pecuniaria da €1.228,50 a €5.528,27.
    • Informazione e formazione
      • Mancato adempimento degli obblighi: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €1.474,20 a €6.388,23.
    • Rappresentante dei lavoratori
      • Mancata consegna tempestiva della copia del DVR su richiesta: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €920,90 a €4.914,02.
    • Tessera di riconoscimento
      • Mancata consegna ai lavoratori in caso di appalto/subappalto: sanzione amministrativa da €3.071,26 a €12.850,4.

Il D.Lgs. 81/08 richiede che la formazione dei lavoratori sia periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.

L’aggiornamento è generalmente quinquennale, ma può essere anticipato in caso di nuove tecnologie, sostanze, attrezzature o disposizioni normative.

La formazione deve essere adeguata e conforme all’Accordo Stato Regioni 2025 (firmato il 17 Aprile 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 Maggio 2025) e deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori, prestando particolare attenzione a quelli immigrati o con difficoltà linguistiche.

Il concetto di formazione si accompagna a quello di informazione (comunicazione di dati generici) e addestramento (pratica e applicazione delle conoscenze, come l’uso dei DPI), essenziale per la sicurezza.

Diisocianati: obblighi di formazione e restrizione REACH 74

La Restrizione n. 74 del Regolamento REACH (Regolamento UE 2020/1149) disciplina la produzione, l’immissione sul mercato e l’uso dei diisocianati.

L’obbligo principale di questa restrizione è che, a partire dal 24 agosto 2023, le miscele per usi industriali e professionali che contengono diisocianati (singolarmente o in combinazione) in concentrazione superiore allo 0,1% in peso non potranno essere utilizzate senza un adeguato percorso formativo.

Cosa sono i diisocianati e i loro rischi

I diisocianati sono un ampio gruppo di composti chimici impiegati nella produzione di materiali come schiume poliuretaniche, vernici, adesivi, sigillanti e rivestimenti.

Sono largamente diffusi in settori come edilizia (in particolare nella posa di serramenti), automotive, produzione di mobili, plastica e metallurgia.

Tra i più comuni ci sono il Toluene Diisocianato (TDI), il Difenilmetano Diisocianato (MDI) e l’Esametilene Diisocianato (HMDI).

Il rischio elevato di malattie professionali è la motivazione principale di questa restrizione.

Oltre quattro milioni di lavoratori in Europa potrebbero essere esposti ai diisocianati. Le principali vie di esposizione sono respiratoria e cutanea.

Sono composti molto reattivi e irritanti per tutti i tessuti. Il problema maggiore è la loro capacità di sensibilizzare i tessuti, potendo causare dermatiti a livello cutaneo e, soprattutto, asma professionale.

Si stimano circa 5.000 nuovi casi di asma professionale da diisocianati ogni anno nell’Unione Europea.

Alcuni diisocianati, come il TDI e l’MDI, sono classificati come sospetti cancerogeni.

La loro alta soglia olfattiva significa che spesso non vengono percepiti se non a concentrazioni ben superiori ai valori limite di esposizione professionale, rendendo l’olfatto un indicatore inaffidabile di sicurezza.

Obbligo di formazione per l’uso dei diisocianati

La formazione è obbligatoria per tutti gli “utilizzatori professionali” e “industriali”, inclusi lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e supervisori che manipolano diisocianati o sono incaricati della supervisione di tali compiti. La formazione deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni.

La Restrizione REACH 74 prevede tre livelli di formazione progressivi

Formazione generale (Base)

Riguarda tutti gli utilizzi di prodotti con contenuto di diisocianati liberi superiore allo 0,1% in peso.

Gli argomenti includono la chimica dei diisocianati (perché sono pericolosi, come reagiscono con acqua o temperatura), la tossicità acuta e cronica, le modalità di sviluppo della sensibilizzazione (asma), i valori limite di esposizione, le possibilità di esposizione nel processo di lavoro, le misure di protezione (collettive e individuali), la gestione degli sversamenti e dei rifiuti.

Esempi di destinatari includono impiegati tecnici, supervisori non direttamente manipolatori, addetti allo stoccaggio di prodotti confezionati.

Formazione intermedia

Si applica a processi a rischio maggiore.

Include tutti gli argomenti della formazione base, più aspetti legati a comportamenti sicuri, valutazione delle istruzioni di sicurezza esistenti e rischi connessi a specifici processi applicativi.

Esempi di attività che richiedono questo livello includono la manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente, l’applicazione a spruzzo in cabina ventilata, l’applicazione con rullo o pennello, l’immersione/colata, il trattamento meccanico su articoli non completamente stagionati, piccole manutenzioni e gestione dei rifiuti.

I serramentisti/installatori che utilizzano schiume poliuretaniche rientrano spesso in questo livello.

Formazione avanzata

Per processi ancora più rischiosi., include tutti gli argomenti dei livelli precedenti, con un focus ancora più specifico sul processo.

Esempi di attività includono la manipolazione di articoli caldi e non completamente reagiti, l’uso di diisocianati in fonderia, la manipolazione all’aperto di formulazioni calde e bollenti, l’applicazione a spruzzo all’aperto senza ventilazione o ad alta pressione, e manutenzioni/riparazioni non ordinarie che richiedono accesso all’attrezzatura contenente residui.

Requisiti del formatore

Il formatore deve essere un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale.

Per l’Italia, ciò implica che il docente debba essere un formatore qualificato ai sensi del D.I. 6/3/2013. La formazione sui diisocianati deve soddisfare sia i requisiti del Regolamento REACH sia quelli del D.Lgs. 81/08.

Non è sufficiente una formazione che soddisfi solo REACH se non è conforme anche alle normative nazionali di salute e sicurezza sul lavoro.

Obblighi dei fornitori

I fornitori (produttori e distributori) di prodotti contenenti diisocianati hanno specifici obblighi:

    • Dal 24 febbraio 2022, le confezioni devono riportare una dicitura specifica, visibilmente separata sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata». Questa si applica ai prodotti con una concentrazione superiore allo 0,1% in peso di diisocianati.
    • Devono informare attivamente i clienti professionali dell’obbligo di frequentare un corso e superare l’esame (es. tramite cartellonistica nei punti vendita o PEC informative ai clienti abituali).
    • Devono indicare agli utilizzatori professionali dove e come poter ricevere la formazione adeguata, potendo anche proporre soluzioni complete (corso + esame) in linea con il Regolamento Europeo e rispettose delle normative nazionali sulla sicurezza sul lavoro.
    • La scheda dati di sicurezza (SDS) deve essere aggiornata per riportare la frase sull’etichetta nella sezione 2.2 e fare menzione della Restrizione 74 nella sezione 15.1. Il fornitore deve garantire che il destinatario disponga dei materiali didattici e abbia accesso ai corsi di formazione nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui fornisce le sostanze e le miscele. Questo può richiedere che il fornitore si accerti che i lavoratori siano già formati (ad esempio, tramite dichiarazione del datore di lavoro o esibizione degli attestati).

Esclusioni

La restrizione non si applica a:

    • Prodotti contenenti diisocianati in concentrazione inferiore allo 0,1% in peso.
    • Prodotti finiti in cui i diisocianati hanno già reagito e si sono trasformati in materiale stabile.
    • Diisocianati forniti sotto forma di dimero, trimero o pre-polimero, che non sono diisocianati liberi.
      I consumatori sono esclusi dall’obbligo di formazione.
    • I magazzinieri che si limitano a immagazzinare contenitori chiusi e sigillati, sebbene per questi si applichino comunque gli obblighi di informazione e formazione del D.Lgs. 81/08 sugli agenti chimici.

Sanzioni

Le sanzioni per la violazione degli obblighi relativi ai diisocianati sono severe e derivano da due normative principali:

  • Regolamento REACH (D.Lgs. 133/2009, Art. 16):
    • Per il fornitore: mancato rispetto dell’obbligo di etichettatura o di garantire l’accesso alla formazione ai clienti. La sanzione prevista è l’arresto fino a 3 mesi o un’ammenda da €40.000 a €150.000. Queste sanzioni non prevedono riduzioni e possono essere applicate per ogni prodotto non conforme.
    • Per l’utilizzatore: uso non consentito della sostanza o miscela (cioè senza aver ricevuto la formazione obbligatoria dopo il 24 agosto 2023).
  • D.Lgs. 81/08:
    • Per il datore di lavoro: mancato adempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori sull’uso dei diisocianati (Art. 37, c. 1). La sanzione è l’arresto da 2 a 4 mesi o un’ammenda da €1.474,20 a €6.388,23.
    • In caso di lesioni colpose o morte, se si dimostra un “vantaggio obiettivo” per l’azienda derivante dal risparmio sui costi della sicurezza (es. mancata formazione), può scattare anche l’applicazione del D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, con sanzioni molto più elevate.

Controlli e Documentazione

I controlli saranno eseguiti da enti quali le ASL locali, l’Ispettorato del Lavoro e i controllori REACH. Le competenze di questi organi sono spesso sovrapponibili.

È fondamentale che tutta la documentazione relativa alla formazione, inclusi gli attestati di partecipazione con il superamento del test di apprendimento finale, sia conservata dal datore di lavoro e dal lavoratore come prova legale dell’avvenuta formazione.

  • Non c’è una corrispondenza tra codici ATECO e livelli di formazione.
  • l rischio chimico derivante dai diisocianati dovrebbe essere già stato valutato nel DVR ai sensi del D.Lgs. 81/08, e il DVR dovrebbe essere aggiornato alla luce dei nuovi obblighi.
  • L’entrata in vigore del Regolamento UE 2020/1149 non incide direttamente sulla sorveglianza sanitaria, ma si aggiunge agli obblighi formativi esistenti.
  • La formazione deve essere erogata nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui opera l’utilizzatore, un aspetto critico per lavoratori stranieri con conoscenza limitata dell’italiano.
  • Il tema dei diisocianati non è nuovo nella legislazione italiana; già decreti del 2004 (e precedenti dal 1973) elencavano malattie professionali come l’asma bronchiale collegate all’esposizione a tali agenti.
  • I lavoratori autonomi non sono esentati dagli obblighi formativi e dal D.Lgs. 81/08.

Per approfondire

Diisocianati

Il rischio chimico e l’importanza degli scenari espositivi

Sostanze chimiche sensibilizzanti

Restrizione REACH 74