Cos’è la Medicina del Lavoro

La Medicina del Lavoro è una disciplina medica specializzata che riveste un ruolo cruciale nella promozione della salute e nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura delle malattie legate all’ambiente lavorativo e all’attività professionale.

Questo campo multidisciplinare integra conoscenze mediche, scientifiche e legali per garantire che i lavoratori siano esposti a condizioni di lavoro sicure e che le aziende rispettino gli standard di salute e sicurezza.

Obiettivi della Medicina del Lavoro

Questa disciplina si concentra perciò su diversi obiettivi, tra cui la valutazione delle condizioni di lavoro, la prevenzione delle malattie professionali, la gestione dei rischi occupazionali e la promozione di un ambiente di lavoro sano. Tutti obiettivi fondamentali per garantire prima di tutto il benessere dei lavoratori.

Gli obiettivi della Medicina del Lavoro

Medico del Lavoro

o Medico Competente

Il Medico del Lavoro, o anche Medico Competente, è una figura professionale con Laurea in Medicina e specializzazione in Medicina del Lavoro, e dunque con conoscenze approfondite riguardo alle patologie professionali, alla valutazione dei rischi sul luogo di lavoro, alle normative sulla sicurezza e alla gestione della salute occupazionale.

Oltre alla specializzazione conseguita attraverso i corsi di Laurea, possono ricevere il titolo di Medico Competente anche gli specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni e gli specialisti in Igiene e Sanità Pubblica, questo però solo dopo aver frequentato uno specifico corso post specializzazione.

Nel momento in cui, all’interno di un’azienda, è necessario sottoporre i lavoratori presenti a Sorveglianza Sanitaria, il Datore di lavoro deve nominare un Medico Competente assumendo all’interno dell’azienda un medico alle proprie dipendenze, oppure rivolgendosi alle società di Medicina del Lavoro che offrono Servizi alle aziende o a Medici liberi professionisti esterni. Scegliere una figura competente, completa, affidabile e professionale è fondamentale.

La figura professionale scelta visiona e valuta il D.V.R con concreti sopralluoghi per assicurarsi della sua validità e redige il protocollo sanitario adatto da adottare in ogni mansione, oltre a definire la tipologia e la periodicità degli accertamenti sanitari per i lavoratori.

Compiti e responsabilità del Medico del Lavoro

Il Medico del Lavoro è responsabile, prima di tutto, della valutazione dello stato di salute dei lavoratori, in particolare in relazione alle mansioni svolte.

Questo include perciò il compito di svolgere esami diagnostici periodici, sorveglianza sanitaria e valutazione dell’idoneità al lavoro in determinate condizioni. Come già accennato, questa figura professionale collabora poi con esperti in sicurezza sul lavoro per valutare i rischi professionali presenti nell’ambiente lavorativo e sviluppare misure preventive.

Allo stesso tempo fornisce formazione ai lavoratori su temi legati alla salute e sicurezza sul lavoro, compresi i corretti utilizzi di dispositivi di protezione individuale e le pratiche sicure.

Infine, contribuisce allo sviluppo di politiche e procedure aziendali finalizzate alla prevenzione delle malattie professionali e degli incidenti sul lavoro.

Talvolta i Medici Competenti possono anche avvalersi di Service Infermieristico, ovvero uno specifico servizio ai medici del lavoro per garantire loro un supporto in più nell’esecuzione di esami diagnostici e nell’organizzazione della pratica lavorativa.
In tutto ciò, il Medico del Lavoro deve rispettare rigorosi standard etici e legali.

Ciò include la tutela della privacy dei dati sanitari dei lavoratori e la segnalazione di situazioni di rischio o di patologie professionali alle autorità competenti.

Per quali rischi la Legge prevede l’obbligo di Sorveglianza Sanitaria?

L’obbligo di Sorveglianza Sanitaria è disciplinato dal Decreto Legislativo 81/2008, noto come il “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro“. Tale obbligo è previsto per lavoratori esposti ai seguenti rischi occupazionali:

  • Lavoro notturno: per il lavoratore che svolge almeno 3 ore del suo tempo lavorativo nel periodo notturno per minimo 80 gg/anno;
  • Rumore: lavoratori esposti a livelli di rumore elevati ed eccedenti al valore superiore di azione;
  • Vibrazioni: lavoratori che operano con attrezzature soggette a vibrazioni, come martelli pneumatici o macchinari, nel momento in cui l’esposizione eccede il valore superiore di azione;
  • Movimentazione manuale di carichi: come per i magazzinieri;
  • Utilizzo di apparecchiature munite di videoterminali VDT con impiego sistematico e abituale, per almeno 20 ore settimanali;
  • Agenti chimici: lavoratori con esposizione rilevante a sostanze chimiche potenzialmente pericolose;
  • Agenti cancerogeni e mutageni: lavoratori con esposizione a sostanze cancerogene e mutageni con iscrizione nell’apposito registro;
  • Agenti biologici: lavoratori con esposizione ad agenti biologici (batteri, virus, parassiti ecc.) come sanitari e lavoratori di laboratori;
  • Polveri e fibre: lavoratori con esposizione a polveri e fibre pericolose come l’Amianto;
  • Ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario;
  • Atmosfere iperbariche: lavoro nei cassoni ad aria compressa;
  • Campi elettromagnetici: lavoratori esposti a campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz;
  • Radiazioni ottiche artificiali: UV, visibili, infrarosse, laser;
  • Radiazioni ionizzanti: lavoratori esposti categoria A e B;
  • Fattori di rischio psicosociali;
  • Altri rischi ritenuti rilevanti e individuati nel DVR.

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